Accettazione e rinuncia all’eredità: chi paga i debiti del defunto (nullatenente)?

Accettazione e rinuncia all’eredità: chi paga i debiti del defunto (nullatenente)?

Quando ci si trova davanti ad un lutto, non solo bisogna affrontarlo emotivamente ma è necessario prendere in mano tutta la parte burocratica relativa al de cuius. Il patrimonio del defunto rimane privo di titolare ed è per questo motivo che viene aperta la successione dell’eredità, che consiste nel trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi ad altri soggetti. È in questo frangente che avviene l’accettazione o la rinuncia all’eredità da parte dell’erede.

Ma andiamo con ordine! Innanzitutto l’oggetto della successione è costituito dall’insieme dei rapporti patrimoniali attivi e passivi del de cuius. Questo insieme è dato da denaro, gioielli, aziende, beni mobili e immobili, rendite, pensioni, titoli azionari e conti correnti. Purtroppo però sono compresi nell’asse ereditario anche i malus come i debiti!

Come avviene la successione ereditaria?

Ai sensi dell’art. 457 c.c. l’eredità si devolve per legge o per testamento. Parliamo di successione legittima (ex lege o ab intestato) nel caso in cui il defunto non abbia lasciato disposizioni relative ai propri beni dopo la sua morte. Se invece il de cuius abbia redatto un testamento si parla di successione testamentaria.

Infine esiste la successione necessaria, che si verifica quando il testatore ha disposto dei propri beni, ma senza rispettare i diritti garantiti dalla legge ai congiunti più stretti, a cui spetta sempre di diritto una quota di eredità.

Che cos’è la dichiarazione di successione?

La dichiarazione di successione, sulla quale va pagata un’imposta, va fatta dai chiamati all’eredità entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che, generalmente, coincide con la data del decesso. La suddetta dichiarazione serve per comunicare all’Agenzia delle Entrate il passaggio di proprietà dei beni del defunto.

Il chiamato all’eredità ha due opzioni: accettare o rinunciare l’eredità. Nei seguenti sottoparagrafi analizzeremo nel dettaglio le due possibilità.

Accettazione eredità

Ai sensi dell’art. 459 c.c. accettando l’eredità, il chiamato all’eredità diventa titolare del patrimonio del defunto, subentrando, in proporzione alla quota spettante, ai rapporti giuridici attivi e passivi che facevano capo a quest’ultimo, acquistandone perciò sia i diritti sia gli obblighi.

Esistono due tipologie di accettazione:

  • pura e semplice, è un’accettazione dell’eredità senza riserve, per effetto della quale il patrimonio del defunto si “fonde” con il patrimonio dell’erede e diventa un tutt’uno.
  • con beneficio di inventario, deve avvenire esclusivamente tramite dichiarazione presso un notaio o presso il cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, ed inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale. Subito prima o subito dopo la dichiarazione deve essere redatto (dal notaio o dal cancelliere) l’inventario che consiste in una descrizione analitica dei beni, diritti e debiti caduti in successione. Sono tenuti al beneficio di inventario gli incapaci, i minori, fondazioni e persone giuridiche diverse dalla società o gli enti non riconosciuti.

La rinuncia all’eredità

Per evitare l’accollo dei debiti del defunto si può fare la rinuncia all’eredità.

L’art. 519 c.c., infatti, disciplina l’ipotesi di rinuncia all’eredità, la quale deve essere realizzata con atto ricevuto da notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e deve essere poi inserita nel registro delle successioni.

La rinuncia all’eredità è retroattiva, quindi colui che rinuncia è come se non fosse stato mai chiamato all’eredità.

È preferibile fare la rinuncia all’eredità prima della presentazione della dichiarazione di successione o prima di dividere l’eredità. Nel caso in cui, però, un chiamato all’eredità decida di rinunciarvi a dichiarazione avvenuta, bisognerà procedere con una dichiarazione di successione sostitutiva, allegando una copia dell’atto di rinuncia, in modo da modificare la misura delle quote spettanti e ridistribuire il patrimonio ereditato. 

Ai sensi dell’art. 522 c.c, nelle successioni legittime, la quota ereditaria del rinunziante viene devoluta in base al seguente ordine: diritto di rappresentazione, concorso tra genitori o ascendenti e fratelli o sorelle, se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione (art. 571 c.c., c. 3), e per accrescimento nei confronti di coloro che avrebbero concorso con colui che rinuncia.

Nel caso il rinunziante fosse l’unico erede, l’eredità verrà devoluta a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.

Nelle successioni testamentarie, invece, l’ordine da seguire per la devoluzione della quota ereditaria del rinunziante è il seguente: sostituzione disposta dal testatore, diritto di rappresentazione, accrescimento coeredi e norme sulla successione legittima.

Quanti tipi di successore esistono?

Esistono due tipi di successore:

  1. L’erede subentra nella titolarità dell’intero patrimonio ereditario (beni, diritti e debiti) oppure in una quota di esso. Come esposto in precedenza, tale status si acquista con l’accettazione, espressa o tacita, dell’eredità.
  2. Il legatario ha diritto ad uno o più beni e, a differenza dell’erede, non risponde dei debiti ereditari, salvo diversa disposizione. Nel caso fosse disposto che il legatario debba rispondere di tali debiti, questi non dovranno comunque eccedere il valore dei beni legatigli. Per divenire legatari non è necessaria l’accettazione.

Come scoprire la situazione economico finanziaria del de cuius

Quando non esiste una disposizione testamentaria, si apre la successione legittima a favore dei parenti stretti del cosiddetto de cuius. In tal caso può essere necessario realizzare un’attività di ricerca per individuare i beni ancora esistenti, nonché un’indagine bancaria del defunto. La difficoltà di quest’ultima dipende dalla consapevolezza che i beneficiari hanno delle condizioni economiche in cui versava il de cuius.

Se gli eredi sono a conoscenza dell’esistenza di un conto corrente hanno diritto di ricevere, a proprie spese ed entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, copia di tutta la documentazione relativa alle singole operazioni poste in essere dal titolare negli ultimi dieci anni. Nello specifico, i chiamati all’eredità possono pretendere di conoscere l’ammontare del patrimonio attivo attraverso la lista movimenti e l’estratto conto. Tale documentazione non serve soltanto a capire quale sia la somma di spettanza degli eredi, ma consente a tali soggetti di verificare se vi sono stati prelievi illegittimi o movimenti in frode agli eredi.

Quando invece gli eredi non sono a conoscenza dell’esistenza del conto corrente, è necessario fare un accertamento specifico e capillare, che può essere svolto sia dai chiamati all’eredità sia da eventuali creditori del de cuius. Queste investigazioni possono essere affidate ad agenzie specializzate nell’indagine patrimoniale e bancaria di debitori defunti. Per poter richiedere tali indagini bisogna essere in possesso del certificato di morte dell’intestatario del conto e l’autocertificazione che attesta l’effettiva posizione dell’erede.

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Quali informazioni si ricavano dalle indagini finanziarie?

Le indagini finanziarie de cuius consistono nella ricerca dei conti correnti fisici e online a partire dall’intestatario. Attraverso gli accertamenti bancari e la verifica dei conti correnti postali si rintracciano carte prepagate con iban, libretti di risparmio e stima della capienza. Queste investigazioni vengono svolte su tutto il territorio nazionale.

Recupero crediti in caso di successione mortis causa

Come anticipato nei paragrafi precedenti, l’art. 754 del Codice Civile stabilisce che, nel recupero dei crediti da un defunto, sono gli eredi a pagare i debiti e accollarsi i pesi ereditari in base alla loro quota.

Se il defunto ha fatto testamento, il creditore può rintracciare gli eredi tramite il Registro generale dei testamenti, che dà al testatore la garanzia dell’esecuzione delle sue volontà. Nel caso in cui il testamento manchi, si verifica l’esistenza di eredi legittimari, cioè quei soggetti che per legge hanno diritto ad un quota di eredità (la legittima).

Come suggerisce Andrea Sciangola, Sales Manager di INSIDE Intelligence & Security Investigations, per rintracciare gli eredi legittimari è possibile richiedere sul portale di intelligenceinside.com, un apposito dossier, che consente di rilevare i nominativi degli eredi del de cuius, comprensivi dei dati anagrafici e dell’indirizzo di residenza. Una volta rintracciati gli eredi, sempre tramite il portale di intelligenceinside.com, si può richiedere la verifica di accettazione dell’eredità da parte dei chiamati all’eredità, e si può anche effettuare la richiesta delle indagini finanziarie sul de cuius.

Nel caso in cui il creditore non riesca a rintracciare gli eredi, dovrà presentare un ricorso scritto, insieme alla documentazione che dimostra quanto dichiarato, presso il Tribunale competente, situato nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto, per la nomina di un curatore dell’eredità giacente. Quest’ultimo, una volta nominato, si occuperà della custodia e dell’amministrazione dei beni dell’eredità.

Debiti de cuius: come può difendersi l’erede?

Come ampiamente detto nei paragrafi precedenti, l’erede deve sobbarcarsi anche i debiti del defunto. Ma quali sono i debiti che l’erede può ereditare e come può ovviare il pagamento di questi?

Iniziamo col dire che sanzioni tributarie, assegni di mantenimento e debiti di gioco non sono trasferibili agli eredi, a differenza, invece, delle imposte non versate dal defunto, che costituiscono il vero e proprio debito fiscale. I chiamati all’eredità che effettuano la rinuncia, sono esonerati dal risanare questi debiti, mentre quelli che accettano l’eredità con beneficio di inventario, sono tenuti a rispondere dei debiti del defunto solo nei limiti del valore di quanto ricevuto in eredità.

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