Il rapporto tra creditore e debitore può divenire problematico quando quest’ultimo non rispetta i termini di adempimento ai propri oneri; al verificarsi di determinate circostanze può rendersi necessario l’intervento delle autorità competenti, a tutela degli interessi del soggetto creditore. Uno dei provvedimenti ai quali più di frequente si ricorrere per dirimere le controversie tra debitore e titolare del credito è il pignoramento, ossia “una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi”, come disposto dall’articolo 492 del Codice di procedura civile. Il provvedimento può riguardare beni mobili, immobili o nella disponibilità di un soggetto terzo; in quest’ultimo caso si parla di pignoramento presso terzi. Di seguito, vedremo di cosa si tratta e in che modi viene messo in atto.
Cos’è il pignoramento presso terzi
Il pignoramento presso terzi è disciplinato dall’articolo 543 del Codice di procedura civile; il dispositivo stabilisce che “il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato”. In altre parole, come spiega Andrea Sciangola – Sales Manager di Inside Intelligence & Security Investigations, esistono due forme distinte di pignoramento verso terzi:
- Pignoramento di beni mobili o immobili di proprietà del debitore ma nella disponibilità o in possesso di un soggetto terzo;
- Pignoramento di crediti che il debitore vanta nei confronti di terzi.
In entrambi i casi, l’atto di pignoramento presso terzi deve includere, assieme all’ingiunzione emessa dall’ufficiale giudiziario, anche la seguente documentazione:
- L’indicazione del credito, del titolo o del precetto per il quale si procede all’ingiunzione;
- L’indicazione, anche generica, delle cose o delle somme dovute oppure l’intimazione al soggetto terzo di non disporre dei beni (o dei crediti) pignorati in assenza dell’ordine da parte del giudice;
- La dichiarazione di domicilio o di residenza nel comune in cui ha sede il tribunale competente “nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente”;
- La citazione del debitore a comparire dinnanzi all’autorità giudiziaria competente.
- Come funziona il pignoramento
Il pignoramento presso terzi funziona in maniera analoga ad altre forme del medesimo atto. Il creditore presenta un’istanza all’ufficiale giudiziario; se accettata, quest’ultimo dispone il pignoramento di beni o crediti i quali non vengono sottratti al debitore ma semplicemente tolti dalla sua disponibilità. Nel caso in cui il pignoramento ricada sui beni di un soggetto terzo, gli effetti dell’atto sono gli stessi: il provvedimento vincola i beni (o i crediti) ed impedisce a chi li ha a disposizione di disporne liberamente secondo modalità che potrebbero provocarne il decadimento o la distruzione (pur restando di proprietà del soggetto in questione). Va sottolineato come esistano crediti non pignorabili; si tratta, in particolare, di crediti alimentari (fatta eccezione per i procedimenti inerenti all’erogazione di alimenti), sussidi di sostentamento o di grazia destinate a soggetti inclusi in specifici elenchi.
Il pignoramento può essere annullato in tempi brevi pagando a mano all’ufficiale giudiziario la somma corrispondente al debito; tale prassi prende il nome di “pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario” ed è disciplinata dall’articolo 494 del Codice di procedura civile. Se tale modalità di estinzione del debito non viene implementata, il debitore può procedere alla conversione del pignoramento, secondo quanto disposto dall’articolo 495 del c.p.c.: “il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese”. La somma che il debitore deve corrispondere in luogo dei beni pignorati viene quantificata dal giudice incaricato dell’esecuzione del provvedimento. Qualora le cose pignorate siano costituite da beni mobili o immobili, l’autorità giudiziaria può decretare la rateizzazione mensile delle somme dovute al creditore.
Per quanto riguarda gli oneri che ricadono sul soggetto terzo, l’articolo 547 del Codice di procedura civile stabilisce che “con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna”.
Se ciò non accade, il giudice può autorizzare la vendita o la cessione degli oggetti pignorati; “l’istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati” – si legge all’articolo 501 del c.p.c. – “non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l’assegnazione o la vendita immediata”.
Quando avviene
Dal punto di vista strettamente procedurale, il pignoramento è un’ingiunzione che si concretizza nel momento in cui l’ufficiale giudiziario accoglie un’istanza da parte di un creditore. Naturalmente, l’istanza può essere motivata da circostanze differenti:
- l’inadempienza del debitore che non ha rispettato i termini di pagamento per l’estinzione del debito;
- il mancato adempimento degli oneri debitori a fronte di una precedente ingiunzione (il precetto) volta alla riscossione di somme dovute.
Oltre a rivolgersi all’autorità giudiziaria, il soggetto creditore può intraprendere un’altra strada per tutelare i propri interessi, nel tentativo di dimostrare che l’atteggiamento del debitore è fraudolento. A tale scopo, è possibile rivolgersi ad un’agenzia di investigazioni privata in grado di svolgere indagini finanziare. Il mandato può essere conferito dal diretto interessato oppure da un legale rappresentante. Lo scopo di un intervento investigativo di questo tipo è quello di ricostruire la situazione finanziaria e patrimoniale del soggetto debitore; le indagini finanziarie sono del tutto legittime, in quanto non richiedono l’approvazione della controparte. Dal punto di vista operativo, la prima fase dell’iter consiste nell’acquisizione degli estremi di identificazione del target delle indagini; in tal modo, i tecnici incaricati possono delineare un profilo sul quale operare. Lo step successivo prevede la consultazione di registri pubblici alla ricerca di riscontri utili alla configurazione dello status patrimoniale del target delle indagini. Le ricerche orientate in tal senso prevedono anche la tracciatura di conti bancari e postali e l’individuazione delle fonti di reddito riconducibili più o meno direttamente al debitore. In tal modo, il creditore può avere a disposizione elementi tali da valutare l’opportunità di chiamare in causa l’ufficiale giudiziario; ciò avviene quando le indagini portano alla luce una situazione in contrasto con quanto dichiarato dal soggetto sul quale ricade l’onere del debito. Al termine della procedura investigativa, gli agenti stilano un dossier investigativo, all’interno del quale vengono illustrati il lavoro svolto ed i risultati con esso ottenuto. La relazione può costituire un elemento importante a supporto dell’istanza da presentare per ottenere la riscossione dei crediti.
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