Accade molto spesso che un conto di qualsiasi tipo possa diventare inattivo: non è raro che non sia usato regolarmente oppure che addirittura venga dimenticato; altre volte può capitare che alla morte di un membro della famiglia, l’erede non venga mai a conoscenza di un conto.
Per rapporti bancari di questo tipo sui quali non è avvenuta alcuna movimentazione per almeno 10 anni, si parla di conti correnti dormienti. La normativa in merito stabilisce chi e come può recuperare il denaro, quali sono i termini di prescrizione e quali sono i doveri della banca.
Cosa sono i conti correnti dormienti
I conti correnti sono considerati “dormienti” se hanno un importo maggiore di 100 euro e soprattutto non è mai stata effettuata alcuna movimentazione per un periodo minimo di 10 anni. Ogni tipo di strumento finanziario caratterizzato da un deposito può diventare dormiente: conti correnti bancari o postali; libretti di risparmio; azioni, obbligazioni e titoli di stato. Dal momento in cui questi strumenti finanziari diventano dormienti, vengono trasferiti presso il fondo del Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), società per azioni pubblica e sotto il controllo del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Questo fondo raccoglie il denaro che proviene dai conti dormienti ed ha il compito di gestire gli eventuali rimborsi reclamati dagli intestatari. Prima che avvenga questo passaggio spetta all’istituto di credito informare per iscritto il titolare del conto o del deposito che questo sta per diventare dormiente. Il titolare ha poi 6 mesi per riattivare il conto; se questa richiesta non avviene i fondi vengono trasferiti al Consap. A questo punto il rimborso può essere richiesto per altri 10 anni, dopo i quali il denaro finirà alle vittime delle frodi finanziarie.Come si indaga sui conti correnti dormienti
Si può recuperare il denaro depositato in conti correnti ormai fermi da oltre 10 anni anche dopo la morte del titolare. La criticità è però relativa all’effettiva conoscenza dell’esistenza di questi conti dormienti. Come già specificato un rapporto finanziario può essere considerato dormiente quando sono presenti almeno 100€ e che tale somma resti la stessa per almeno 10 anni. Questo significa che nessun erede ha mai effettuato un’operazione, poiché non a conoscenza di questo rapporto preesistente. Nei casi un erede nutra il sospetto che il defunto fosse titolare di un conto dormiente è possibile dare mandato all’Agenzia Investigativa per iniziare un’attività di indagini finanziarie per verificarne l’eventuale esistenza. Andrea Sciangola – Sales Manager di Inside Intelligence & Security Investigations, spiega che un intervento professionale di carattere tecnico specialistico è necessario per ottenere riscontri oggettivi. Le attività investigative devono essere sempre svolte nel pieno rispetto delle norme e delle giurisdizioni competenti in materia. Si concentrano su un soggetto fisico, in tutto il territorio nazionale, con estensione alle Banche on-line, off-line e Poste Italiane, ed include, successivamente questa fase, un dossier investigativo in cui vengono presentati ad eventuali relazioni bancarie e postali della persona fisica deceduta, risalenti agli ultimi 10 anni, con indicazione della capienza.Si possono recuperare i conti correnti dormienti
Nonostante sia responsabilità dell’istituto di credito fornire comunicazione a riguardo tramite raccomandata A/R all’ultimo indirizzo conosciuto, può accadere però che il proprietario di questo recapito possa essere cambiato o deceduto: a questo punto il fondo passa al Consap e quindi diventa dormiente. Per evitare che questo avvenga è necessario riattivare il conto, semplicemente effettuando alcune operazioni. È possibile intervenire infatti manualmente:- usando la carta collegata al conto;
- effettuando un pagamento “manuale”;
- effettuando un prelievo di denaro;
- comunicando alla banca la volontà di proseguire il rapporto;
- comunicando il cambio di residenza;
- richiedendo un libretto degli assegni.
- dai titolari di rapporti dormienti (o dai loro eredi) secondo l’art. 2 del D.P.R. n.116/2007;
- dagli ordinanti degli assegni circolari (o aventi causa) di cui all’art.1, comma 345 ter, della L. n.266/2005 entro dieci anni dalla data di emissione del titolo.
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